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  • Ai fini della normativa sull'uso del cronotachigrafo, si definisce "periodo di riposo settimanale regolare" ogni tempo di riposo di almeno
    45 ore

    V
  • Ai fini della normativa sull'uso del cronotachigrafo, si definisce "periodo di riposo settimanale ridotto" ogni tempo di riposo inferiore a 45
    ore, che può essere ridotto, a determinate condizioni, a una durata minima di 24 ore continuative

    V
  • Ai fini della normativa sull'uso del cronotachigrafo, si definisce "periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra il
    termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale

    V
  • Ai fini della normativa sull'uso del cronotachigrafo, si definisce "periodo di riposo giornaliero regolare" ogni tempo di riposo ininterrotto
    di almeno 7 ore

    F
  • Ai fini della normativa sull'uso del cronotachigrafo, si definisce "periodo di riposo giornaliero ridotto" ogni tempo di riposo ininterrotto di
    almeno 6 ore

    F
  • Ai fini della normativa sull'uso del cronotachigrafo, si definisce "periodo di riposo settimanale regolare" ogni tempo di riposo di almeno
    24 ore

    F
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo, prevede che il periodo massimo di guida non possa eccedere le 9
    ore giornaliere aumentabili a 10 ore per non più di due giorni alla settimana

    V
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo, prevede che il periodo massimo di guida non possa eccedere le 56
    ore settimanali

    V
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo, prevede che il periodo massimo di guida non possa eccedere le 90
    ore bisettimanali

    V
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo, prevede un'interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e mezza di
    guida

    V
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo, prevede un periodo di guida continuato non superiore a quattro
    ore e mezza

    V
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo stabilisce che, durante l'interruzione periodica di 45 minuti, il
    conducente non può guidare né svolgere altre mansioni

    V
  • Il conducente di un veicolo soggetto alla disciplina del regolamento 561/2006(C)E, mentre fruisce del periodo di interruzione di 45 minuti
    della guida, dopo aver guidato per 4 ore e mezza, può effettuare la manutenzione del veicolo

    F
  • Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, l'interruzione della guida è facoltativa

    F
  • Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, un conducente può guidare per più di 4 ore e mezza consecutive, se a bordo c'è
    un altro conducente

    F
  • Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, durante un periodo di interruzione alla guida, è possibile effettuare " altre
    mansioni"

    F
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo prevede un'interruzione obbligatoria ogni 4 ore di guida

    F
  • Il regolamento 561/2006(C)E in materia di tempi di guida e di riposo, prevede un periodo di guida giornaliero di 9 ore che può essere
    esteso a 10 ore, al massimo tre volte la settimana.

    F
  • Il regolamento 561/2006(C)E stabilisce che l'interruzione periodica di 45 minuti può essere frazionata in 2 periodi: la prima di almeno 15
    minuti e la seconda di almeno 30 minuti

    V
  • Il periodo di riposo giornaliero stabilito dal regolamento 561/2006(C)E è di almeno 11 ore

    V
  • Il periodo di riposo giornaliero stabilito dal regolamento 561/2006(C)E può essere minimo di 11 ore riducibili a nove ore per tre giorni la
    settimana

    V
  • Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, il periodo di riposo giornaliero, deve essere effettuato entro 24 ore dal termine
    del precedente riposo.

    V
  • Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, è vietato guidare per più di 6 giorni consecutivi

    V
  • Il periodo di guida giornaliero, secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, può essere al massimo di 8 ore

    F
  • Il periodo di guida giornaliero, secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, è di 9 ore consecutive

    F
  • I tempi massimi di guida giornalieri, per i conducenti soggetti, alla disciplina del regolamento 561/2006(C)E, sono di 4 ore e mezza
    aumentabili ad 9 ore per due giorni la settimana

    F
  • I tempi massimi di guida bisettimanali per conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento 561/2006(C)E sono di 112 ore

    F
  • Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, il conducente può, in accordo con il datore di lavoro, guidare per più di sei
    giorni alla settimana

    F
  • Il conducente di un veicolo soggetto alla disciplina del regolamento 561/2006(C)E, mentre fruisce del periodo di interruzione di 45 minuti
    della guida, dopo aver guidato per 4 ore e mezza non può svolgere nessuna attività lavorativa

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  • Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E, il conducente può superare le 4 ore e mezza di guida, per raggiungere il luogo di sosta appropriato per la sicurezza del veicolo, a condizione di non compromettere la sicurezza stradale

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