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  • L'attraversamento delle frontiere con Paesi aderenti alla UE ma non alla convenzione di Schengen, comporta controlli sull'identità delle
    persone ma non comporta controlli doganali

    V
  • L'attraversamento delle frontiere con Paesi non appartenenti alla UE e non aderenti alla convenzione di Schengen, comporta sempre
    controlli doganali con limitazioni di esportazione e importazione di beni e di valuta

    V
  • L'attraversamento delle frontiere con Paesi non appartenenti alla UE e non aderenti alla convenzione di Schengen, comporta sempre
    controlli sull'identità delle persone

    V
  • L'attraversamento delle frontiere con Paesi UE aderenti alla convenzione di Schengen, comporta sempre controlli doganali con
    limitazioni di esportazione e importazione di beni e di valuta

    F
  • Alle frontiere con Paesi UE non aderenti alla convenzione di Schengen, non si applica, in generale, alcun tipo di controllo, né di tipo
    doganale, né relativo alle persone ai fini della sicurezza

    F
  • L'attraversamento delle frontiere con Paesi aderenti alla UE ma non alla convenzione di Schengen, comporta controlli doganali ma non
    comporta controlli sull'identità delle persone

    F
  • L'attraversamento delle frontiere con Paesi non appartenenti alla UE e non aderenti alla convenzione di Schengen, è vietato per i veicoli
    che trasportano merci

    F
  • L'attraversamento delle frontiere con Paesi aderenti alla convenzione di Schengen ma non alla UE, comporta controlli sull'identità delle persone ma non comporta controlli doganali e limitazioni all'importazione ed esportazione di denaro e beni

    F
  • L'ingresso in Italia di cittadini comunitari non è soggetto a particolari limitazioni

    V
  • Il soggiorno di cittadini comunitari in altro stato membro per un periodo inferiore a tre mesi è subordinato al possesso di un valido
    documento d'identità

    V
  • Il cittadino di uno stato membro che soggiorna in un altro stato membro può essere allontanato solo per motivi di ordine pubblico, di
    pubblica sicurezza o di sanità

    V
  • I cittadini dell'Unione europea non hanno bisogno di permesso per soggiornare in Italia

    V
  • Ai cittadini dell'Unione Europea, è riconosciuto il diritto di circolare liberamente nell'Unione Europea senza bisogno di richiedere alcun
    visto

    V
  • Ai cittadini dell'Unione Europea, è riconosciuto il diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato membro, salve eccezioni

    V
  • L'ingresso in Italia di cittadini comunitari può essere soggetta a limitazioni per motivi di ordine pubblico

    V
  • I cittadini dell'Unione europea, per soggiornare in Italia, devono richiedere il visto alle rappresentanze diplomatico consolari del paese di
    provenienza

    F
  • Il cittadino di uno stato membro che soggiorna in un altro stato membro può essere allontanato per motivi religiosi

    F
  • L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che si presentano attraverso un valico di frontiera e siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere

    V
  • L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è
    richiesto

    V
  • Lo straniero extracomunitario che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno

    V
  • L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la
    sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali

    V
  • L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro
    sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno

    V
  • Gli stranieri extracomunitari in ingresso in Italia non sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari

    F
  • Gli stranieri extracomunitari che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, devono
    chiedere il permesso di soggiorno

    F
  • L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini
    della non ammissione

    F
  • L'ingresso nel territorio italiano è consentito senza altre formalità, agli stranieri extracomunitari che dimostrino di avere parenti
    incensurati

    F
  • Lo straniero extracomunitario che entra legalmente in Italia, entro 30 giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno

    F
  • Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è
    richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza

    V
  • Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero extracomunitario per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana, è stampato su
    carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente

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  • Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero

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