Un'impresa italiana può svolgere un servizio occasionale tra Monaco di Baviera e Berlino: a condizione di essere autorizzata dalla Germania
FL'ingresso illegale di persone in Italia è consentito se a scopo lavorativo
FUn'impresa italiana può svolgere un servizio occasionale tra Monaco di Baviera e Berlino: a condizione di essere autorizzata dall'Italia
FUn'impresa italiana può svolgere un servizio occasionale tra Monaco di Baviera e Berlino: solo se ha una sede in Germania
FI servizi occasionali in regime di cabotaggio sono svolti sul territorio di uno Stato, cioè nazionali, da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato
VI servizi occasionali in regime di cabotaggio in ambito UE non sono soggetti ad autorizzazioni, oltre la licenza comunitaria, purché l'itinerario non comprenda paesi extra-UE
VI servizi occasionali in regime di cabotaggio effettuati da un'impresa italiana in territorio svizzero sono vietati
VI servizi occasionali in regime di cabotaggio e i servizi occasionali internazionali, in ambito comunitario, sono assoggettati alla medesima disciplina in quanto non necessitano di autorizzazioni particolari
VI servizi occasionali in regime di cabotaggio in ambito extracomunitario non possono essere svolti da imprese comunitarie, nemmeno in Svizzera
VI servizi occasionali in regime di cabotaggio effettuati in territorio UE da un'impresa stabilita in uno Stato extracomunitario, sono consentiti e non sono soggetti ad alcuna autorizzazione
FI servizi occasionali in regime di cabotaggio effettuati in ambito comunitario da un'impresa stabilita in uno Stato extracomunitario, sono sempre consentiti purché l'impresa sia in possesso di licenza comunitaria
FI servizi occasionali in regime di cabotaggio effettuati in ambito comunitario, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, nemmeno nel caso in cui il percorso preveda l'attraversamento di paesi extracomunitari
FAlle frontiere con Paesi UE aderenti alla convenzione di Schengen, non si applica, in generale, alcun tipo di controllo, né di tipo doganale, né relativo alle persone ai fini della sicurezza
VI servizi occasionali in regime di cabotaggio in Svizzera sono consentiti
FI servizi occasionali in regime di cabotaggio sono servizi di linea effettuati in ambito internazionale
FI servizi regolari extracomunitari sono servizi di linea
VI servizi regolari extracomunitari possono essere specializzati
VI servizi regolari extracomunitari assicurano il trasporto di persone con una frequenza regolare
VI servizi regolari extracomunitari assicurano il trasporto di persone da l'Italia verso territori posti al di fuori dell'UE e viceversa
VI servizi regolari extracomunitari prevedono l'obbligo, da parte del conducente, di far salire e scendere i passeggeri solamente in fermate prestabilite
VI servizi regolari extracomunitari sono servizi di noleggio con conducente
FI servizi regolari extracomunitari sono servizi di noleggio senza conducente
FI servizi regolari extracomunitari non sono soggetti ad autorizzazione
FL'attraversamento delle frontiere con Paesi aderenti alla convenzione di Schengen ma non alla UE, comporta controlli doganali e limitazioni all'importazione ed esportazione di denaro e beni, ma non comporta controlli sull'identità delle persone
VI servizi regolari extracomunitari possono essere svolti da imprese non abilitate alla professione di trasportatore di persone su strada
FI servizi regolari extracomunitari possono essere occasionali
FL'autorizzazione internazionale di transito consente al vettore di effettuare unicamente l'attraversamento del territorio del Paese che ha rilasciato l'autorizzazione di transito, senza avere né la salita né la discesa dei passeggeri
VL'autorizzazione internazionale di transito consente al vettore di effettuare un trasporto avente come destinazione finale il Paese che ha rilasciato l'autorizzazione di transito
FL'autorizzazione internazionale di transito consente al vettore di effettuare un trasporto di cabotaggio nel Paese che ha rilasciato l'autorizzazione di transito
FL'autorizzazione internazionale di transito consente al vettore di effettuare, nel Paese che ha rilasciato l'autorizzazione, unicamente il carico passeggeri nel viaggio di ritorno
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