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  • I periodi di permanenza a bordo del veicolo a fianco di un altro conducente (multipresenza) sono considerati tempi di disponibilità

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  • In presenza del segnale raffigurato, se si è alla guida di una autocisterna carica, è bene moderare la velocità e affrontare la salita con molta prudenza

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  • I periodi di permanenza in cuccetta durante la marcia del veicolo sono considerati tempi di disponibilità

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  • I periodi di tempo impiegati per la piccola manutenzione del veicolo sono considerati "altri lavori"

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  • I tempi definiti "altri lavori" sono considerati tempi di guida

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  • I tempi di disponibilità sono quelli durante i quali il conducente può disporre liberamente del proprio tempo

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  • I periodi di tempo impiegati per la pulizia del veicolo son considerati "tempi di disponibilità"

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  • L'impresa di trasporto non può promettere premi in denaro al conducente basati sulla maggior percorrenza chilometrica

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  • Il conducente è corresponsabile per le infrazioni al regolamento 561/2006/CE, anche se commesse alla guida di un veicolo di proprietà dell'impresa

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  • L'impresa di trasporto non deve incoraggiare i propri conducenti a violare le disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo

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  • L'impresa di trasporto può decurtare lo stipendio al conducente che si rifiuti di guidare per più di 10 ore al giorno

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  • L'impresa di trasporto non risponde delle violazioni al codice della strada commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze cui abbia fornito istruzioni in contrasto con il regolamento 561/2006/CE, perché tale responsabilità è e

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  • In presenza del segnale raffigurato, se si è alla guida di una autocisterna scarica e la pendenza è elevata, prima di affrontare la salita è bene riempire la cisterna con acqua fino a metà serbatoio per stabilizzare il veicolo

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  • L'impresa di trasporto non è responsabile per le violazioni alla normativa in materia di tempi di guida e di riposo commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze quando sono all'estero

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  • Il regolamento 561/2006/CE prevede che, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose trasportate, il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti solo per raggiungere un luogo di sosta appropriato

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  • Il conducente che deroga alla durata massima della guida al fine di raggiungere un luogo di sosta appropriato, deve annotarne i motivi sul foglio di registrazione o sul retro della stampa giornaliera (ticket)

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  • Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il proprio domicilio

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  • Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il deposito dell'impresa proprietaria del veicolo

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "interruzione" si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "riposo" si intende ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, il "tempo di disponibilità" comprende il tempo di attesa sul posto di lavoro e la multipresenza

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "interruzione" si intende ogni fermata effettuata con il veicolo durante la giornata lavorativa

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, per "disponibilità" si intende l'assenso del lavoratore a svolgere mansioni al di fuori del normale orario di lavoro

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  • In un veicolo pesante, lo specchio d'accostamento permette di visualizzare la zona sottostante la portiera lato passeggero

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  • In presenza del segnale raffigurato, i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci, quando circolano fuori dei centri abitati su strada a 2 corsie a doppio senso, devono mantenere tra di loro una dista

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  • Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore

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  • Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le novanta ore nell'arco di due settimane consecutive

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due parti, la prima di almeno 3 ore e la seconda di almeno 9 ore

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, deve effettuare un riposo di 45 ore consecutive

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  • Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, può effettuare un riposo ridotto di almeno 24 ore consecutive, purché le restanti ore di riposo vengano recuperate entro la fine della terza settimana

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