Skip to content
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

  • La presenza della scheda di trasporto a bordo del veicolo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria

    F
  • La mancata compilazione della scheda di trasporto quando viene presentata dopo 15 giorni è sanzionata con il sequestro del veicolo

    F
  • Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi sempre trasporto internazionale

    V
  • Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi trasporto internazionale anche se il veicolo marcia a vuoto

    V
  • Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi trasporto internazionale, solo se la merce deve essere
    trasportata al di fuori degli stati membri della Comunità

    F
  • Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi trasporto internazionale, solo se per il trasporto delle merci in uno degli Stati membri della Comunità europea è necessario attraversare uno Stato non appartenente alla stessa

    F
  • Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi trasporto in regime di cabotaggio

    F
  • Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi trasporto combinato

    F
  • Un veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza
    comunitaria qualora la portata utile non superi le 3,5 t

    V
  • Un veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza
    comunitaria qualora abbia una massa complessiva non superiore alle 6 t

    V
  • Un veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza
    comunitaria qualora la portata utile non superi le 6 t

    F
  • Un veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza
    comunitaria qualora la portata utile non superi 7,5 t

    F
  • Un veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza
    comunitaria qualora abbia una massa complessiva di 7,5 tonnellate

    F
  • Un'impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all'interno
    dell'Unione europea occorre che sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, già titolare di autorizzazione nazionale ed abilitata per i trasporti internazionali

    V
  • Un'impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all'interno della
    UE occorre che si doti della licenza comunitaria

    V
  • Un'impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all'interno della
    UE è sufficiente che sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori

    F
  • Un'impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all'interno della
    UE occorre che sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori e già titolare di autorizzazione

    F
  • Un'impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all'interno della
    UE deve effettuare il trasporto con veicoli di classe d'inquinamento minima EURO 3

    F
  • Un'impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate all'interno della
    UE non deve possedere alcun requisito particolare in quanto il trasporto nell'ambito della UE è libero

    F
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UE di effetti postali nell'ambito di un regime di pubblico servizio

    V
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UE di veicoli danneggiati o da riparare

    V
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UEcon veicoli la cui massa complessiva, compresa quella di un
    eventuale rimorchio, non sia superiore a 6 t oppure effettuati con veicoli la cui portata, compresa quella di un eventuale rimorchio, non sia superiore a 3,5 t

    V
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UE di medicinali, apparecchiature ed attrezzature mediche, nonché
    altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali

    V
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UE di merci in conto proprio

    V
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UE di merci per conto terzi in regime di cabotaggio

    F
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UE di merci per conto terzi

    F
  • Sono liberi da ogni regime di licenza comunitaria i trasporti in ambito UE, ad eccezione di quelli esenti per massa, per portata o per
    particolare tipologia

    F
  • La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all'interno dell'Unione europea di merci per conto terzi con veicoli aventi massa
    complessiva oltre a 6 t o portata oltre 3,5 tonnellate

    V
  • La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all'interno dell'Unione europea di merci in conto proprio

    F
  • La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all'interno dell'Unione europea di medicinali per conto terzi

    F
  • 1
  • ...
  • 82
  • 83
  • 84
  • ...
  • 760
MyTinyPwny QUIZ, Proudly powered by WordPress.