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  • La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all'interno dell'Unione europea di effetti postali nell'ambito di un regime di pubblico
    servizio

    F
  • Devono essere in possesso di licenza comunitaria le imprese che intendono effettuare tutti i trasporti infra UE ad eccezione di quelli
    esenti per massa, per portata o per particolare tipologia

    V
  • Devono essere in possesso di licenza comunitaria le imprese che intendono effettuare tutti i trasporti internazionali

    V
  • Devono essere in possesso di licenza comunitaria le imprese che intendono effettuare tutti i trasporti all'interno dell'Unione europea

    V
  • Devono essere in possesso di licenza comunitaria le imprese che intendono effettuare trasporti in regime di TIR

    V
  • Devono essere in possesso di licenza comunitaria le imprese che intendono effettuare trasporti internazionali effettuati in tutti i paesi
    che hanno aderito alla CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei trasporti)

    V
  • All'interno dell'Unione Europea il trasporto cose tra stati membri avviene attraverso la licenza comunitaria

    V
  • All'interno dell'Unione Europea il conducente, nel caso sia cittadino di un paese diverso dalla Confederazione svizzera e da quelli membri
    dell'UE e del SEE, deve essere in possesso dell'attestato di conducente

    V
  • All'interno dell'Unione Europea è garantita la libertà di prestazione del servizio di trasporto attraverso il rilascio della licenza comunitaria

    V
  • All'interno dell'Unione Europea il trasporto cose tra stati membri avviene attraverso la licenza CEMT

    F
  • All'interno dell'Unione Europea è garantita la libertà di prestazione del servizio di trasporto attraverso il rilascio della licenza CEMT

    F
  • All'interno dell'Unione Europea per i conducenti è obbligatorio l'attestato di conducente

    F
  • La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti postali

    V
  • La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di veicoli danneggiati o da riparare

    V
  • La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di medicinali

    V
  • La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non supera 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non supera 3,5 tonnellate

    V
  • La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di animali

    F
  • La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di traslochi

    F
  • La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di persone

    F
  • La licenza comunitaria è intestata ad un solo autotrasportatore

    V
  • La licenza comunitaria è intestata ad un solo vettore

    V
  • La licenza comunitaria è intestata a più autotrasportatori se trattasi di cooperativa

    F
  • La licenza comunitaria è intestata al singolo autista

    F
  • La licenza comunitaria è intestata al singolo autocarro con cui si viaggia

    F
  • Il trasporto internazionale di cose per conto terzi in ambito UE è liberalizzato per alcune tipologie di trasporto e soggetto solo al possesso
    della licenza comunitaria per le altre

    V
  • Il trasporto internazionale di cose per conto terzi in ambito UE è totalmente liberalizzato e non occorre alcun documento per esercitarlo

    F
  • Il trasporto internazionale di cose per conto terzi in ambito UE è liberalizzato solo per alcune specifiche tipologie di trasporto e
    assoggettato ad autorizzazione bilaterale per le altre

    F
  • La licenza comunitaria è valida nei Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e nella Svizzera

    V
  • La licenza comunitaria è rilasciata dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Dipartimento per i trasporti,
    la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

    V
  • La licenza comunitaria ha una durata di5 anni

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